SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
PIEMONTE
LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 30-11-1987
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 Funzioni di Polizia locale Le funzioni di Polizia locale sono esercitate dalle struttureorganizzative del servizio Polizia locale o dai competenticorpi o dal personale preposto degli Enti localiterritoriali, o dei Consorzi di essi, nelle materie loro attribuiteo delegate degli Enti medesimi. Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre losvolgimento dei compiti d' istituto nelle materie di competenzaregionale allorquando una legge attribuisce loro lavigilanza e l' applicazione delle relative sanzioni. La materia della Polizia locale è disciplinata da leggi eregolamenti al fine di assicurare l' esercizio delle relativefunzioni e l' impiego del personale.
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ARTICOLO 2 Collaborazione tra Enti locali e Consorzi La Regione Piemonte promuove le opportune formeassociative tra i Comuni, anche attraverso il loro consorziamentoper i servizi di Polizia locale, secondo esigenzedi economicità e di efficienza, negli ambiti territorialiritenuti ottimali dai Comuni interessati. La costituzione dei consorzi è volontaria e, allorquandoi consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenzafunzionale è riservata per i rispettivi territori agliorgani dei singoli Enti consorziati.
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ARTICOLO 3 Compiti dei servizi di Polizia locale Il personale preposto allo svolgimento delle funzionidi cui agli articoli precedenti, limitatamente ai servizi diistituto e alle qualifiche possedute, ha il compito di: - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme diPolizia locale; - vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali,dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale; - svolgere i servizi di informazione, di accertamentoe di rilevazione connessi ai compiti di istituto; - vigilare sull' integrità e conservazione del patrimoniopubblico; - prestare nell' interesse della Amministrazione di appartenenzaservizi d' ordine, vigilanza e scorta; - eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenzedell' ufficio giudiziario di conciliatura; - prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni. Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltrealle incombenze di Polizia amministrativa previstedal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonchè da quantoprevisto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
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ARTICOLO 4 Protezione Civile In caso di calamità il personale preposto ai servizi diPolizia locale assicura l' immediato intervento ed i collegamenticon gli altri servizi operanti nel settore, nel quadrodei provvedimenti regionali. La Giunta Regionale, sentiti gli organi cui è attribuitala competenza in materia, impartirà specifiche direttiveche devono essere attuate dal personale dipendente deisingoli Enti interessati. I competenti organi degli Enti locali territoriali sonotenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumentiin carico alla Polizia locale e assicurare l' aggiornamentoprofessionale per gli operatori addetti.
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ARTICOLO 5 Struttura dei servizi di Polizia locale L' ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia localesono determinati dagli Enti di appartenenza con regolamento,nei limiti posti dalla legislazione vigente e nelrispetto delle indicazioni e parametri stabiliti con leggeregionale in relazione alla classe di appartenenza del Comune. Nell' articolazione dell' ordinamento e della struttura sidovranno tenere presenti: - popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamentodemografico e fluttuazioni; - estensione della zona interessata, collegamenti logistici,e caratteri urbanistici; - sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessivà del traffico; - sviluppo edilizio; - tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali; - importanza turistica della località ; - fasce di copertura dei servizi; - suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone,frazioni o altro; - altri criteri di carattere socio - economico, che risultinoparticolarmente significativi nella specificità del territorio.
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ARTICOLO 6 Dipendenza del servizio di Polizia locale Le strutture organizzative del servizio di Polizia localeod i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono perl' esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall' Assessore dalui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini. Allorquando il servizio è consorziato il personale, puressendo inquadrato nell' organico del Consorzio, esercitale proprie funzioni alle dipendenze del competente organodell' Amministrazione presso il quale è comandato. Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinarela dipendenza gerarchica e funzionale. Quando si renda necessario l' impiego degli operatoridella Polizia locale in concorso con quelli di altri Entilocali, o con le forze dell' ordine dello Stato o della ProtezioneCivile, il Sindaco promuove le opportune intese edimpartisce le necessarie direttive organizzative, attraversola struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell' impiego, compatibilmente con le altreesigenze locali. In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenzagerarchica degli operatori. In conformità alle norme dei regolamenti organici diciascun Ente il personale assegnato al servizio può esseredistaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzionidi Polizia locale sul territorio di un Ente localediverso da quello di appartenenza nell' ambito delle proprieattribuzioni, dandone preventiva comunicazione alPrefetto competente per territorio.
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ARTICOLO 7 Sezioni territoriali di Polizia locale Il servizio di Polizia locale può essere articolato insezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni oin zone di perimetro inferiore. L' assegnazione di personale e mezzi alle sezioni dovrà essere proporzionata alle esigenze del territorio, con particolareriferimento agli elementi elencati al precedenteart. 5.
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ARTICOLO 8 Doveri degli operatori della Polizia locale I responsabili dei Servizi di Polizia locale hanno l' obbligodi assicurare l' impiego ottimale degli operatori, il loroaggiornamento professionale e la disciplina. Gli addetti alle attività di Polizia locale sono tenuti,nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi ad eseguirele disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzionedegli indirizzi e delle direttive formulate dai Capidelle Amministrazioni di appartenenza o di assegnazione,in base all' ultimo comma dell' art. 6 della presente legge.
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ARTICOLO 9 Professionalità degli operatori della Polizia locale Agli agenti di Polizia locale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso i corsi di cui ai successiviartt. 13 e 14, di una sufficiente professionalità volta soprattuttoal raggiungimento dei seguenti obiettivi: - conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.; - autosufficienza operativa; - capacità di intessere, con il cittadino un rapportodi reciproca fiducia atta ad agevolare l' espletamento dellefunzioni degli agenti di Polizia locale.
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ARTICOLO 10 Qualifiche giuridiche Agli appartenenti ai servizi di Polizia locale si applicanole norme di cui all' art. 5 della legge 7 marzo 1986, nº65, per quanto attiene alle funzioni ivi previste, nonchè l' art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383, relativamentealla funzione di messo - comunale o provinciale e dellalegge 3 febbraio 1957, n. 16, relativamente a quella dimesso di conciliazione.
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ARTICOLO 11 Qualifiche funzionali e denominazionedegli addetti alla Polizia locale Per il personale addetto a funzioni di Polizia localesono stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degliaccordi sindacali ivi previsti specifiche figure professionali,articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionaliin relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenzeoperative dell' Ente.
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ARTICOLO 12 Assunzioni - Passaggi di qualifica Le assunzioni degli operatori della Polizia locale avvengonoin base alla normativa presente nel contratto dilavoro vigente. L' accesso alle qualifiche professionali superiori avvieneprevia partecipazione ai vari corsi di formazione professionale,organizzati dalla Regione o da altri organismia ciò abilitati oltrechè in base alla capacità professionaleacquisita nell' esercizio delle funzioni. Gli Enti locali, sinoli o consorziati, sono tenuti a darecomunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsidel semestre successivo. Gli Enti locali, singoli o consorziati, sentite le OOSSe nel rispetto delle leggi di recepimento dei CCNL,stabiliscono nei propri regolamenti orgnaici le norme perl' accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doverie le responsabilità , nonchè quanto altro si riferisce ailimiti di impiego.
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ARTICOLO 13 Periodo di prova e corso di qualificazioneper l' immisione in ruolo Ai fini dell' immissione definitiva in ruolo il superamentodegli esami conclusivi dello specifico corso di formazionea ciò predisposto costituisce titolo necessario per lavalutazione del periodo di prova secondo la normativacontenuta nel contratto di lavoro vigente. L' impiego del personale nei servizi sul territorio nonpuò comunque aver luogo se non dopo il superamentodel corso di cui uno con qualifica di Magistrato, un comandantedi Polizia municipale od operatore con almeno 15anni di servizio attivo, un rappresentante dell' ANCI,un rappresentante delle OOSS del personale maggiormenterappresentative.
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ARTICOLO 14 Corsi di aggiornamento e di qualificazioneprofessionale La Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degliEnti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce,per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamentoe, per coloro che sono inquadrati in livellifunzionali superiori, corsi di specifica qualificazioneprofessionale. Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguitodell' esame finale verrà rilasciato apposito attestato checostituirà requisito necessario per la valutazione ai finidell' avanzamento e progressione nella carriera. La Commissione esaminatrice verrà costituita con lemodalità dell' art. 13, 3o comma, della presente legge.
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ARTICOLO 15 Requisiti per l' ammissione ai concorsi Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la coperturadei posti vacanti, negli organici dei servizi di Polizialocale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativae dai regolamenti organici dei singoli Enti. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguentirequisiti: - possesso della patente di guida per la conduzionedei veicoli, non inferiore alla cat. B; - idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinaleda svolgersi presso i centri di medicina legaledella USSL competente per territorio. I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansionee di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai duesessi.
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ARTICOLO 16 Commissione tecnica per la Polizia locale La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall' entratain vigore della presente legge, con propria deliberazionenomina una Commissione tecnica per la Polizia locale,composta da: - l' Assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede,o dal responsabile del servizio competente; - sei esperti in materia di Polizia locale, di cui trescelti tra i comandanti della Polizia municipale dei Comunipiemontesi; - tre rappresentanti degli Enti locali, designati rispettivamenteda ANCI, UPI ed UNCEM; - tre rappresentanti sindacali designati dalle OOSSmaggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione ha il compito di: - suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia localeurbana e rurale; - formulare proposte per la formazione, l' aggiornamentoe l' approfondita qualificazione professionale pergli addetti; - promuovere la standardizzazione delle uniformi,dei gradi e delle attrezzature ed il rinnovamento deglistrumenti operativi; - promuovere l' aggiornamento degli adempimenti proceduralidella Polizia locale; - individuare opportune modalità per incontri, scambicon altre realtà nazionali ed europee nell' ambitodella Polizia locale. Ai membri della Commissione esterni all' AmministrazioneRegionale verrà corrisposto, per la partecipazione allesedute il gettone di presenza dell' importo previsto dalla LR 33/ 76. La segreteria dei lavori della Commissione è svolta daifunzionari dei competenti uffici regionali.
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ARTICOLO 17 Uniformità delle attrezzature - Divise Il Consiglio Regionale, su proposta della Commissionetecnica di cui all' art. 16 e sentite le rappresentanze degliEnti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentativedegli operatori, definisce con apposita legge le attrezzatureed i mezzi tecnici di cui i servizi di Polizia localedebbono essere dotati; definisce il tipo, i colori ed ilmodello di tutti i capi della divisa, nel rispetto del divietodi assimilazione a quelli militari. La Giunta Regionale stabilirà i tempi e le norme diattuazione.
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ARTICOLO 18 Inizio dei corsi Il Presidente della Giunta con proprio decreto stabiliscel' inizio e la durata dei corsi di formazione ai varilivelli.
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ARTICOLO 19 Norma finanziaria L' onere derivante dall' applicazione della presente leggeè valutato per l' anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fafronte mediante riduzione di pari importo in termini dicompetenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsioneper l' anno finanziario 1987, e l' istituzione nello statodi previsione stesso di apposito capitolo con la seguentedenominazione: << Spese per lo svolgimento delle funzioniin materia di Polizia locale >> e lo stanziamento di Lº150.000.000 in termini di competenza e di cassa. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivisi provvederà in sede di predisposizione dei relativibilanci. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato adapportare con proprio decreto le occorrenti variazioni dibilancio.
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ARTICOLO 20 Norme transitorie Gli Enti locali dovranno provvedere entro il terminedi 180 giorni dall' entrata in vigore della presente leggead adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute. Le norme relative ai corsi per primo inquadramentopreviste dalla presente legge non sono applicabili ai concorsigià banditi prima dell' entrata in vigore della stessa.
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ARTICOLO 21 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il trentesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << BollettinoUfficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 30 novembre 1987
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LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 16-12-1991
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 Determinazione del contingente numericodel servizio di Polizia municipale 1. Fermi restando i criteri, di cui all' art. 5 dellalegge regionale 30 novembre 1987, n. 58, la dotazioneorganica di ogni corpo o servizio di Polizia municipaleè stabilita in misura non inferiore ad 1 addettoogni 1.000 abitanti. 2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapportoè fissato in misura non inferiore ad 1 addetto ogni550 abitanti, mentre per i Comuni di classe 1A, 1Be 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962,n. 604 e successive modificazioni, la dotazioneorganica è costituita in misura non inferiore ad1 addetto ogni 800 abitanti. 3. I parametri, di cui ai commi uno e due, siapplicano anche in caso di gestione del servizio informa associata.
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ARTICOLO 2 Personale stagionale 1. Per sopperire a particolari esigenze stagionalidel servizio i Comuni possono procedere all' assunzionetemporanea di personale in conformità con lanormativa vigente in materia. 2. I Comuni stabiliscono i periodi nei quali sipuò procedere all' assunzione del personale stagionale.
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ARTICOLO 3 Funzioni di studio in materiadi Polizia locale 1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramentodei servizi di Polizia locale, svolge e favorisceiniziative specifiche, studi, ricerche, convegni,seminari in materia.
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ARTICOLO 4 Uniforme e segni distintivi 1. Le attività di Polizia municipale vengono svoltein uniforme. 2. L' uniforme degli addetti di Polizia municipaleè stabilita, dall' Allegato A della presente legge,sia nella dotazione che nel modello e nel coloreprevisto per ciascuno capo. 3. Con provvedimento del comandante del corpoo del responsabile del servizio per il personale può esseredispensato dall' indossare l' uniforme, quando nericorrono motivi di impegno tecnico operativi. 4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascunaddetto alla Polizia municipale in relazione allefunzioni svolte, sono stabiliti dall' Allegato B dellapresente legge. 5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrineed il fregio da apporre al copricapo. 6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Poliziamunicipale con conoscenza di una o più lingue straniere,accertata previa prova orale d' esame da sostenersidinanzi ad apposita Commissione d' esperti,portano sulla manica sinistra il distintivo con i coloridel Paese, di cui conoscono la lingua. Tale distintivoha le dimensioni di cm. 4x1, 5. 7. E' vietato variare la foggia dell' uniforme, nonchè l' uso di elementi ornamentali, in modo da alterarel' assetto formale della stessa. 8. I comuni possono adottare divise di rappresentanza.
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ARTICOLO 5 Mezzi operativi 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addettialla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegnie gli accessori stabiliti nell' Allegato C dellapresente legge. 2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipalesono muniti di sirena e monoblocco contenentealtoparlante e dispositivo lampeggiante a luce blu. 3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sonomuniti di sistema di allarme, collegamento radio edattrezzatura atta ad assicurare una efficiente operatività .
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ARTICOLO 6 Placca e tesserino di riconoscimento 1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotatidi placca e tesserino personale di riconoscimento. 2. La placca di riconoscimento, che contiene ladenominazione dell' Ente di appartenenza ed il numeropersonale di matricola, ha le dimensioni e la formastabilita nell' Allegato D della presente legge. 3. La placca va applicata al petto, all' altezza deltaschino sinistro dell' uniforme. 4. Il tesserino plastificato di riconoscimento, delformato di cm. 10x6, contiene, oltre alla foto ed aidati anagrafici, le seguenti indicazioni:1) la qualifica di agente o di ufficiale di Poliziagiudiziaria; 2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualificadi agente di Pubblica sicurezza; 3) il gruppo sanguigno; 4) il numero di matricola dell' arma in eventualedotazione. 5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimentosono quelle stabilite nell' Allegato E della presentelegge. 6. Il tesserino è portato sempre con sè dagli operatori,sia in uniforme che in abito civile. 7. Il documento ha validità di cinque anni, salvoeventuali motivate limitazioni, ed è restituito all' AmministrazioneComunale di appartenenza all' atto dellacessazione dal servizio, per qualsiasi causa.
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ARTICOLO 7 Variazioni alle uniformi, agli strumentied ai mezzi operativi 1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell' uniforme,dei distintivi, dei gradi, nonchè delle caratteristichedei mezzi e degli strumenti operativi rispettoa quanto stabilito dalla presente legge, resesi necessariea causa di esigenze sopravvenute, sono approvatecon legge regionale, sentita l' apposita Commissionetecnica regionale, di cui all' art. 16 della LR n. 58/ 87.
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ARTICOLO 8 Servizio a cavallo 1. Per pattugliamento in zone agricole, forestali oin parchi pubblici e per motivi di rappresentanzapossono essere istituiti servizi di Polizia municipalea cavallo, se tale forma di vigilanza risulta, in relazioneall' ambiente ed al tipo di utenza, efficace edadeguata.
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ARTICOLO 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presentelegge si fa fronte con le somme iscritte neicapp. 2391 e 2394 del bilancio di previsione perl' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguentidenominazioni: 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presentelegge si fa fronte con le somme iscritte neicapp. 2391 e 2394 del bilancio di previsione perl' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguentidenominazioni: cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento dellefunzioni di Polizia locale( LR n. 58/ 87);OMISSIS 2. La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con legge di approvazione dei relativibilanci. 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presentelegge si fa fronte con le somme iscritte neicapp. 2391 e 2394 del bilancio di previsione perl' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguentidenominazioni:OMISSIScap. 2394 - Spese per lo svolgimento delle funzionidi Polizia locale( LR n. 58/ 87). 2. La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con legge di approvazione dei relativibilanci. 2. La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con legge di approvazione dei relativibilanci.
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ARTICOLO 10 Norma transitoria 1. I Comuni adeguano, entro due anni dall' entratain vigore della presente legge, la foggia delle uniformia quanto stabilito negli articoli precedenti. 2. Per il distintivi di grado, la placca ed il tesserinodi riconoscimento l' adeguamento si compie entroun anno dall' entrata in vigore della presente legge. Allegato A - Uniformi - Capo di vestiario ed accessori(omissis)Allegato B - Segni distintivi del grado(omissis)Allegato C - Contrassegni ed accessori dei mezzidi trasporto(omissis)Allegato D - Placca(omissis)Allegato E - Tessera di riconoscimento(omissis) Gli allegati A, B, C, D, E, sono stati allegati altesto di legge approvato dal Consiglio il 16 luglio 1991e non sono stati modificati nel nuovo testo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel<< Bollettino Ufficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla edi farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 16 dicembre 1991 La presente legge verrà anche pubblicata, con tuttigli ALlegati, in un supplemento straordinario al BollettinoUfficiale.
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LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 21-12-1994
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 1. All' articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987,n. 58 sono aggiunti i seguenti tre commi: << Sono ammesse, nel territorio della Regione incaso di calamità o disastri, o di contingenze eccezionalie temporanee, missioni esterne onde rinforzarealtri Corpi o Servizi di Polizia municipale. Le missioni verranno effettuate previ accordi trale Amministrazioni interessate con espresso riferimentoanche alla definizione dell' impiego tecnicooperativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizionidei Regolamenti comunali del Servizio di Poliziamunicipale. Vi è l' obbligo per le Amministrazioni interessatedi dare comunicazione degli accordi alle rispettivePrefetture >>.
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ARTICOLO 2 1. Il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale30 novembre 1987, n. 58 è abrogato edè sostituito dal seguente: << Le Commissioni esaminatrici dei corsi sarannonominate con decreto del Presidente della GiuntaRegionale e costituite dal dirigente o da un funzionariodi qualifica non inferiore alla settima dell' Assessoratoregionale Polizia locale con funzione diPresidente, dal direttore tecnico del corso, cheprovvederà anche alla verbalizzazione dei lavoridella Commissione, da due docenti del corso deiquali almeno uno Comandante di Polizia municipaleinquadrato in una qualifica non inferiore allasettima, di un rappresentante dell' AmministrazioneComunale presso la quale è stato effettuato il corsoda designarsi tra i dirigenti o funzionari purchè di qualifica non inferiore alla settima, anche estraneiall' Amministrazione Comunale o docenti dimaterie giuridiche o liberi professionisti esperti,tutti, nelle materie trattate nel corso >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nelBollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 21 dicembre 1994
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