SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 30-11-1987

Norme in materia di Polizia locale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 49
del 9 dicembre 1987

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Funzioni di Polizia locale
 Le funzioni di Polizia locale sono esercitate dalle strutture
organizzative del servizio Polizia locale o dai competenti
corpi o dal personale preposto degli Enti locali
territoriali, o dei Consorzi di essi, nelle materie loro attribuite
o delegate degli Enti medesimi.
  Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre lo
svolgimento dei compiti d' istituto nelle materie di competenza
regionale allorquando una legge attribuisce loro la
vigilanza e l' applicazione delle relative sanzioni.
  La materia della Polizia locale è  disciplinata da leggi e
regolamenti al fine di assicurare l' esercizio delle relative
funzioni e l' impiego del personale.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Collaborazione tra Enti locali e Consorzi
 La Regione Piemonte promuove le opportune forme
associative tra i Comuni, anche attraverso il loro consorziamento
per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze
di economicità  e di efficienza, negli ambiti territoriali
ritenuti ottimali dai Comuni interessati.
  La costituzione dei consorzi è  volontaria e, allorquando
i consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenza
funzionale è  riservata per i rispettivi territori agli
organi dei singoli Enti consorziati.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Compiti dei servizi di Polizia locale
 Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni
di cui agli articoli precedenti, limitatamente ai servizi di
istituto e alle qualifiche possedute, ha il compito di:
  - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di
Polizia locale;
  - vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali,
dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è 
di competenza della Polizia locale urbana e rurale;
  - svolgere i servizi di informazione, di accertamento
e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
  - vigilare sull' integrità  e conservazione del patrimonio
pubblico;
  - prestare nell' interesse della Amministrazione di appartenenza
servizi d' ordine, vigilanza e scorta;
  - eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze
dell' ufficio giudiziario di conciliatura;
  - prestare opera di soccorso in occasione di calamità 
e disastri e privati infortuni.
  Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltre
alle incombenze di Polizia amministrativa previste
dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonchè  da quanto
previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Protezione Civile
 In caso di calamità  il personale preposto ai servizi di
Polizia locale assicura l' immediato intervento ed i collegamenti
con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro
dei provvedimenti regionali.
  La Giunta Regionale, sentiti gli organi cui è  attribuita
la competenza in materia, impartirà  specifiche direttive
che devono essere attuate dal personale dipendente dei
singoli Enti interessati.
  I competenti organi degli Enti locali territoriali sono
tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumenti
in carico alla Polizia locale e assicurare l' aggiornamento
professionale per gli operatori addetti.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Struttura dei servizi di Polizia locale
 L' ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia locale
sono determinati dagli Enti di appartenenza con regolamento,
nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel
rispetto delle indicazioni e parametri stabiliti con legge
regionale in relazione alla classe di appartenenza del Comune.
  Nell' articolazione dell' ordinamento e della struttura si
dovranno tenere presenti:
  - popolazione complessiva, sua densità  insediativa, andamento
demografico e fluttuazioni;
  - estensione della zona interessata, collegamenti logistici,
e caratteri urbanistici;
  - sviluppo chilometrico delle strade, densità  e complessivà 
del traffico;
  - sviluppo edilizio;
  - tipo e quantità  degli insediamenti industriali e commerciali;
  - importanza turistica della località ;
  - fasce di copertura dei servizi;
  - suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone,
frazioni o altro;
  - altri criteri di carattere socio - economico, che risultino
particolarmente significativi nella specificità  del territorio.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Dipendenza del servizio di Polizia locale
 Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale
od i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per
l' esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall' Assessore da
lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini.
  Allorquando il servizio è  consorziato il personale, pur
essendo inquadrato nell' organico del Consorzio, esercita
le proprie funzioni alle dipendenze del competente organo
dell' Amministrazione presso il quale è  comandato.
  Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare
la dipendenza gerarchica e funzionale.
  Quando si renda necessario l' impiego degli operatori
della Polizia locale in concorso con quelli di altri Enti
locali, o con le forze dell' ordine dello Stato o della Protezione
Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed
impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso
la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità 
che i limiti dell' impiego, compatibilmente con le altre
esigenze locali.
  In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenza
gerarchica degli operatori.
  In conformità  alle norme dei regolamenti organici di
ciascun Ente il personale assegnato al servizio può  essere
distaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzioni
di Polizia locale sul territorio di un Ente locale
diverso da quello di appartenenza nell' ambito delle proprie
attribuzioni, dandone preventiva comunicazione al
Prefetto competente per territorio.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Sezioni territoriali di Polizia locale
 Il servizio di Polizia locale può  essere articolato in
sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni o
in zone di perimetro inferiore.
  L' assegnazione di personale e mezzi alle sezioni dovrà 
essere proporzionata alle esigenze del territorio, con particolare
riferimento agli elementi elencati al precedente
art. 5.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Doveri degli operatori della Polizia locale
 I responsabili dei Servizi di Polizia locale hanno l' obbligo
di assicurare l' impiego ottimale degli operatori, il loro
aggiornamento professionale e la disciplina.
  Gli addetti alle attività  di Polizia locale sono tenuti,
nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi ad eseguire
le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione
degli indirizzi e delle direttive formulate dai Capi
delle Amministrazioni di appartenenza o di assegnazione,
in base all' ultimo comma dell' art. 6 della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Professionalità  degli operatori della Polizia locale
 Agli agenti di Polizia locale dovrà  essere garantita l'
acquisizione, anche attraverso i corsi di cui ai successivi
artt. 13 e 14, di una sufficiente professionalità  volta soprattutto
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.;
  - autosufficienza operativa;
  - capacità  di intessere, con il cittadino un rapporto
di reciproca fiducia atta ad agevolare l' espletamento delle
funzioni degli agenti di Polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Qualifiche giuridiche
 Agli appartenenti ai servizi di Polizia locale si applicano
le norme di cui all' art. 5 della legge 7 marzo 1986, nº
65, per quanto attiene alle funzioni ivi previste, nonchè 
l' art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383, relativamente
alla funzione di messo - comunale o provinciale e della
legge 3 febbraio 1957, n. 16, relativamente a quella di
messo di conciliazione.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Qualifiche funzionali e denominazione
degli addetti alla Polizia locale
 Per il personale addetto a funzioni di Polizia locale
sono stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29
marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli
accordi sindacali ivi previsti specifiche figure professionali,
articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali
in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze
operative dell' Ente.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Assunzioni - Passaggi di qualifica
 Le assunzioni degli operatori della Polizia locale avvengono
in base alla normativa presente nel contratto di
lavoro vigente.
  L' accesso alle qualifiche professionali superiori avviene
previa partecipazione ai vari corsi di formazione professionale,
organizzati dalla Regione o da altri organismi
a ciò  abilitati oltrechè  in base alla capacità  professionale
acquisita nell' esercizio delle funzioni.
  Gli Enti locali, sinoli o consorziati, sono tenuti a dare
comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31
ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsi
del semestre successivo.
  Gli Enti locali, singoli o consorziati, sentite le OOSS
e nel rispetto delle leggi di recepimento dei CCNL,
stabiliscono nei propri regolamenti orgnaici le norme per
l' accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri
e le responsabilità , nonchè  quanto altro si riferisce ai
limiti di impiego.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Periodo di prova e corso di qualificazione
per l' immisione in ruolo
 Ai fini dell' immissione definitiva in ruolo il superamento
degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione
a ciò  predisposto costituisce titolo necessario per la
valutazione del periodo di prova secondo la normativa
contenuta nel contratto di lavoro vigente.
  L' impiego del personale nei servizi sul territorio non
può  comunque aver luogo se non dopo il superamento
del corso di cui uno con qualifica di Magistrato, un comandante
di Polizia municipale od operatore con almeno 15
anni di servizio attivo, un rappresentante dell' ANCI,
un rappresentante delle OOSS del personale maggiormente
rappresentative.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Corsi di aggiornamento e di qualificazione
professionale
 La Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli
Enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce,
per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamento
e, per coloro che sono inquadrati in livelli
funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione
professionale.
 Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito
dell' esame finale verrà  rilasciato apposito attestato che
costituirà  requisito necessario per la valutazione ai fini
dell' avanzamento e progressione nella carriera.
  La Commissione esaminatrice verrà  costituita con le
modalità  dell' art. 13, 3o comma, della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 15

 Requisiti per l' ammissione ai concorsi
 Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura
dei posti vacanti, negli organici dei servizi di Polizia
locale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa
e dai regolamenti organici dei singoli Enti.
  Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti
requisiti:
  - possesso della patente di guida per la conduzione
dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
  - idoneità  fisica accertata mediante visita medico - attitudinale
da svolgersi presso i centri di medicina legale
della USSL competente per territorio.
  I regolamenti dovranno altresì  prevedere parità  di mansione
e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due
sessi.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Commissione tecnica per la Polizia locale
 La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall' entrata
in vigore della presente legge, con propria deliberazione
nomina una Commissione tecnica per la Polizia locale,
composta da:
  - l' Assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede,
o dal responsabile del servizio competente;
  - sei esperti in materia di Polizia locale, di cui tre
scelti tra i comandanti della Polizia municipale dei Comuni
piemontesi;
  - tre rappresentanti degli Enti locali, designati rispettivamente
da ANCI, UPI ed UNCEM;
  - tre rappresentanti sindacali designati dalle OOSS
maggiormente rappresentative a livello regionale.
  La Commissione ha il compito di:
  - suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia locale
urbana e rurale;
  - formulare proposte per la formazione, l' aggiornamento
e l' approfondita qualificazione professionale per
gli addetti;
  - promuovere la standardizzazione delle uniformi,
dei gradi e delle attrezzature ed il rinnovamento degli
strumenti operativi;
  - promuovere l' aggiornamento degli adempimenti procedurali
della Polizia locale;
  - individuare opportune modalità  per incontri, scambi
con altre realtà  nazionali ed europee nell' ambito
della Polizia locale.
  Ai membri della Commissione esterni all' Amministrazione
Regionale verrà  corrisposto, per la partecipazione alle
sedute il gettone di presenza dell' importo previsto dalla
 LR 33/ 76.
  La segreteria dei lavori della Commissione è  svolta dai
funzionari dei competenti uffici regionali.

 

 

 

ARTICOLO 17

 Uniformità  delle attrezzature - Divise
 Il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione
tecnica di cui all' art. 16 e sentite le rappresentanze degli
Enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative
degli operatori, definisce con apposita legge le attrezzature
ed i mezzi tecnici di cui i servizi di Polizia locale
debbono essere dotati;  definisce il tipo, i colori ed il
modello di tutti i capi della divisa, nel rispetto del divieto
di assimilazione a quelli militari.
  La Giunta Regionale stabilirà  i tempi e le norme di
attuazione.

 

 

 

ARTICOLO 18

 Inizio dei corsi
 Il Presidente della Giunta con proprio decreto stabilisce
l' inizio e la durata dei corsi di formazione ai vari
livelli.

 

 

 

ARTICOLO 19

 Norma finanziaria
 L' onere derivante dall' applicazione della presente legge
è  valutato per l' anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa
fronte mediante riduzione di pari importo in termini di
competenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800
dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione
per l' anno finanziario 1987, e l' istituzione nello stato
di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente
denominazione: << Spese per lo svolgimento delle funzioni
in materia di Polizia locale >> e lo stanziamento di Lº
150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
  Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi
si provvederà  in sede di predisposizione dei relativi
bilanci.
  Il Presidente della Giunta Regionale è  autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.

 

 

 

ARTICOLO 20

 Norme transitorie
 Gli Enti locali dovranno provvedere entro il termine
di 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge
ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.
  Le norme relative ai corsi per primo inquadramento
previste dalla presente legge non sono applicabili ai concorsi
già  banditi prima dell' entrata in vigore della stessa.

 

 

 

ARTICOLO 21

 Entrata in vigore
 La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel << Bollettino
Ufficiale >> della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  30 novembre 1987

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 16-12-1991
REGIONE PIEMONTE

Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987,
n. 58, concernente << Norme in materia di Polizia
locale >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 52
del 27 dicembre 1991

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Determinazione del contingente numerico
del servizio di Polizia municipale
 1.  Fermi restando i criteri, di cui all' art. 5 della
legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, la dotazione
organica di ogni corpo o servizio di Polizia municipale
è  stabilita in misura non inferiore ad 1 addetto
ogni 1.000 abitanti.
  2.  Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto
è  fissato in misura non inferiore ad 1 addetto ogni
550 abitanti, mentre per i Comuni di classe 1A, 1B
e 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962,
n. 604 e successive modificazioni, la dotazione
organica è  costituita in misura non inferiore ad
1 addetto ogni 800 abitanti.
  3.  I parametri, di cui ai commi uno e due, si
applicano anche in caso di gestione del servizio in
forma associata.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Personale stagionale
 1.  Per sopperire a particolari esigenze stagionali
del servizio i Comuni possono procedere all' assunzione
temporanea di personale in conformità  con la
normativa vigente in materia.
  2.  I Comuni stabiliscono i periodi nei quali si
può  procedere all' assunzione del personale stagionale.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Funzioni di studio in materia
di Polizia locale
 1.  La Regione, al fine di promuovere il miglioramento
dei servizi di Polizia locale, svolge e favorisce
iniziative specifiche, studi, ricerche, convegni,
seminari in materia.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Uniforme e segni distintivi
 1.  Le attività  di Polizia municipale vengono svolte
in uniforme.
  2.  L' uniforme degli addetti di Polizia municipale
è  stabilita, dall' Allegato A della presente legge,
sia nella dotazione che nel modello e nel colore
previsto per ciascuno capo.
  3.  Con provvedimento del comandante del corpo
o del responsabile del servizio per il personale può  essere
dispensato dall' indossare l' uniforme, quando ne
ricorrono motivi di impegno tecnico operativi.
  4.  I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun
addetto alla Polizia municipale in relazione alle
funzioni svolte, sono stabiliti dall' Allegato B della
presente legge.
  5.  Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine
ed il fregio da apporre al copricapo.
  6.  Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia
municipale con conoscenza di una o più  lingue straniere,
accertata previa prova orale d' esame da sostenersi
dinanzi ad apposita Commissione d' esperti,
portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori
del Paese, di cui conoscono la lingua.  Tale distintivo
ha le dimensioni di cm. 4x1, 5.
  7.  E' vietato variare la foggia dell' uniforme, nonchè 
l' uso di elementi ornamentali, in modo da alterare
l' assetto formale della stessa.
  8.  I comuni possono adottare divise di rappresentanza.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Mezzi operativi
 1.  Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti
alla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni
e gli accessori stabiliti nell' Allegato C della
presente legge.
  2.  Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale
sono muniti di sirena e monoblocco contenente
altoparlante e dispositivo lampeggiante a luce blu.
  3.  Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono
muniti di sistema di allarme, collegamento radio ed
attrezzatura atta ad assicurare una efficiente operatività .

 

 

 

ARTICOLO 6

 Placca e tesserino di riconoscimento
 1.  Gli operatori della Polizia municipale sono dotati
di placca e tesserino personale di riconoscimento.
  2.  La placca di riconoscimento, che contiene la
denominazione dell' Ente di appartenenza ed il numero
personale di matricola, ha le dimensioni e la forma
stabilita nell' Allegato D della presente legge.
  3.  La placca va applicata al petto, all' altezza del
taschino sinistro dell' uniforme.
  4.  Il tesserino plastificato di riconoscimento, del
formato di cm. 10x6, contiene, oltre alla foto ed ai
dati anagrafici, le seguenti indicazioni:
1) la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia
giudiziaria;
  2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica
di agente di Pubblica sicurezza;
  3) il gruppo sanguigno;
  4) il numero di matricola dell' arma in eventuale
dotazione.
  5.  Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento
sono quelle stabilite nell' Allegato E della presente
legge.
  6.  Il tesserino è  portato sempre con sè  dagli operatori,
sia in uniforme che in abito civile.
  7.  Il documento ha validità  di cinque anni, salvo
eventuali motivate limitazioni, ed è  restituito all' Amministrazione
Comunale di appartenenza all' atto della
cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Variazioni alle uniformi, agli strumenti
ed ai mezzi operativi
 1.  Eventuali variazioni della foggia dei capi dell' uniforme,
dei distintivi, dei gradi, nonchè  delle caratteristiche
dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto
a quanto stabilito dalla presente legge, resesi necessarie
a causa di esigenze sopravvenute, sono approvate
con legge regionale, sentita l' apposita Commissione
tecnica regionale, di cui all' art. 16 della
 LR n. 58/ 87.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Servizio a cavallo
 1.  Per pattugliamento in zone agricole, forestali o
in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza
possono essere istituiti servizi di Polizia municipale
a cavallo, se tale forma di vigilanza risulta, in relazione
all' ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed
adeguata.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si fa fronte con le somme iscritte nei
capp.  2391 e 2394 del bilancio di previsione per
l' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguenti
denominazioni:
 
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si fa fronte con le somme iscritte nei
capp.  2391 e 2394 del bilancio di previsione per
l' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguenti
denominazioni:
  cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle
funzioni di Polizia locale( LR n. 58/ 87);
OMISSIS
 2.  La spesa per gli anni finanziari successivi è 
determinata con legge di approvazione dei relativi
bilanci.
 
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si fa fronte con le somme iscritte nei
capp.  2391 e 2394 del bilancio di previsione per
l' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguenti
denominazioni:
OMISSIS
cap. 2394 - Spese per lo svolgimento delle funzioni
di Polizia locale( LR n. 58/ 87).
  2.  La spesa per gli anni finanziari successivi è 
determinata con legge di approvazione dei relativi
bilanci.
 
 2.  La spesa per gli anni finanziari successivi è 
determinata con legge di approvazione dei relativi
bilanci.
 

 

 

 

ARTICOLO 10

 Norma transitoria
 1.  I Comuni adeguano, entro due anni dall' entrata
in vigore della presente legge, la foggia delle uniformi
a quanto stabilito negli articoli precedenti.
  2.  Per il distintivi di grado, la placca ed il tesserino
di riconoscimento l' adeguamento si compie entro
un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
  Allegato A - Uniformi - Capo di vestiario ed accessori
(omissis)
Allegato B - Segni distintivi del grado
(omissis)
Allegato C - Contrassegni ed accessori dei mezzi
di trasporto
(omissis)
Allegato D - Placca
(omissis)
Allegato E - Tessera di riconoscimento
(omissis)
  Gli allegati A, B, C, D, E, sono stati allegati al
testo di legge approvato dal Consiglio il 16 luglio 1991
e non sono stati modificati nel nuovo testo.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
<< Bollettino Ufficiale >> della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  16 dicembre 1991
 La presente legge verrà  anche pubblicata, con tutti
gli ALlegati, in un supplemento straordinario al Bollettino
Ufficiale.

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 21-12-1994
REGIONE PIEMONTE

Modifiche alla LR 30 novembre 1987, n. 58
<< Norme in materia di Polizia locale >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 52
del 28 dicembre 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 

ARTICOLO 1

 1.  All' articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987,
n. 58 sono aggiunti i seguenti tre commi:
  << Sono ammesse, nel territorio della Regione in
caso di calamità  o disastri, o di contingenze eccezionali
e temporanee, missioni esterne onde rinforzare
altri Corpi o Servizi di Polizia municipale.
  Le missioni verranno effettuate previ accordi tra
le Amministrazioni interessate con espresso riferimento
anche alla definizione dell' impiego tecnico
operativo degli agenti.  Sono fatte salve le disposizioni
dei Regolamenti comunali del Servizio di Polizia
municipale.
  Vi è  l' obbligo per le Amministrazioni interessate
di dare comunicazione degli accordi alle rispettive
Prefetture >>.

 

 

 

ARTICOLO 2

 1.  Il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale
30 novembre 1987, n. 58 è  abrogato ed
è  sostituito dal seguente:
  << Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno
nominate con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e costituite dal dirigente o da un funzionario
di qualifica non inferiore alla settima dell' Assessorato
regionale Polizia locale con funzione di
Presidente, dal direttore tecnico del corso, che
provvederà  anche alla verbalizzazione dei lavori
della Commissione, da due docenti del corso dei
quali almeno uno Comandante di Polizia municipale
inquadrato in una qualifica non inferiore alla
settima, di un rappresentante dell' Amministrazione
Comunale presso la quale è  stato effettuato il corso
da designarsi tra i dirigenti o funzionari purchè 
di qualifica non inferiore alla settima, anche estranei
all' Amministrazione Comunale o docenti di
materie giuridiche o liberi professionisti esperti,
tutti, nelle materie trattate nel corso >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  21 dicembre 1994

 

 

 

Le Leggi Regionali